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Linea vita: normativa ed approfondimenti

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Cos’è la “linea vita”?

La linea vita tetto è un sistema formato da almeno 2 punti di ancoraggio, uniti da un cavo in acciaio inossidabile in tensione.

Lo scopo della linea vita è assicurare al cavo teso di acciaio i D.P.I. (Dispositivi  di Protezione Individuale). Grazie a questi dispositivi e alla linea vita, gli operatori possono muoversi e lavorare su tutta la superficie della copertura in totale sicurezza.

È chiaro come la qualità dei materiali sia un requisito imprescindibile perché i sistemi di sicurezza possano risultare realmente efficaci.

Linea vita: normativa

Sulla base del D.L. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul luogo di lavoro), l’installazione di dispositivi di ancoraggio permanenti (linea vita) è obbligatorio quando la copertura diventa “luogo di lavoro”.

Il tetto di un’abitazione o di un capannone industriale, può diventare luogo di lavoro quando vengono eseguiti interventi di bonifica, installazione o manutenzione di impianti fotovoltaici/solari/di condizionamento, interventi su antenne e parabole e in tanti altri casi.

L’obbligo di fare uso di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) è rivolto a chiunque in qualsiasi regione italiana, se non sono già presenti protezioni collettive (ponteggi, parapetti,…).

Da regione a regione le normative cambiano, per questo è buona norma informarsi presso la propria regione di residenza.

Linea vita in Emilia Romagna

Entreranno in vigore il 31 gennaio 2015 gli atti di indirizzo e coordinamento in merito alle linee vita per la regione Emilia Romagna. Il documento impone l’obbligo di installazione della linea guida e dei dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle facciate continue in vetro, così da limitare il rischio di cadute durante interventi di manutenzione o di altra natura.

La linea vita dovrà essere installata sia sugli edifici pubblici sia costruzioni private:

  • negli edifici di nuova costruzione
  • in caso di interventi sull’involucro esterno (sia pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti a regime abitativo disciplinato dalla legge regionale 15/2013
  • in caso di interventi sull’involucro esterno (sia pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati alla disciplina ex art. 99 del TU 81/08

Il proprietario dell’edificio deve redigere (unitamente alla documentazione per gli interventi) la dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti e a consegnare allo Sportello Unico per l’Edilizia l’elaborato tecnico redatto a cura di un tecnico abilitato.

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